Sardigna Libera e Sel nel Consiglio Nazionale della RAS dicono ‘NO’ alla Legge ”salva palazzo” sull’oasi naturale di Molentargius
Il Consiglio di Stato con sentenza del 16/04/2012 dichiara illegittima la concessione edilizia per un fabbricato in prossimità del perimetro della laguna e del Parco naturale di Molentargius–Saline. In contrapposizione alla sentenza del Consiglio di Stato, il 12 ottobre 2012 in Consiglio Nazionale della RAS viene presentata la legge n° 20, votata a maggioranza (contrari solo Sardigna Libera e SEL). Quale certezza del Diritto e della salvaguardia del nostro territorio?
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Interpellanza dei consiglieri di SEL e Sardigna Libera, in merito al ricorso di Legambiente contro la deliberazione della Giunta Regionale 25/15 del 12 giugno scorso relativa alla situazione di uno stabile sito in via Gallinara, in Cagliari, in prossimità del perimetro della laguna e del Parco naturale Molentargius – Saline. Norma di interpretazione autentica in materia paesaggistica.
I sottoscritti consiglieri regionali,
premesso
che è pervenuta alla attenzione di tutti i Presidenti di Gruppo Consiliare una nota dell’Associazione “Lega Ambiente” avente per oggetto il ricorso contro la deliberazione della Giunta Regionale 25/15 del 12 giugno scorso relativa alla situazione di uno stabile sito in via Gallinara, in Cagliari, in prossimità del perimetro della laguna e del Parco naturale Molentargius–Saline;
che tale nota è stata indirizzata tra gli altri agli Assessori Regionali dell’Urbanistica e della Difesa Ambiente, ai direttori generali degli Assessorati Regionali dell’Urbanistica, dell’ Ambiente e dei Beni culturali e paesaggistici della Sardegna, al Soprintendente beni paesaggistici della Prov. Di Cagliari, al Presidente Parco Regionale Molentargius-Saline, ai Ministri dell’Ambiente e dei Beni Culturali e al Presidente Commissione Urbanistica del Consiglio Regionale e richiama l’attenzione delle Istituzioni pubbliche competenti sul progetto di edificazione in un lotto compreso tra Via Gallinara, Via dei Tritoni e Viale Poetto, per la trasformazione di una villa a due piani, con la demolizione della costruzione esistente, in un palazzo elevato per un’ altezza di circa 20 metri;
che in sostanza così agendo si verrebbe a modificare il quadro dei prospetti nella zona contermine al Parco Regionale Molentargius – Saline il cui perimetro è costituito dal canale Palamontis delle saline, nel tratto che costeggia Via dei Tritoni;
che ciò avrebbe indotto “Lega Ambiente” a fini di tutela del compendio paesaggistico naturalistico del Parco Molentargius – Saline ad intervenire con un esposto a tutte le autorità competenti in data 6/07/2007, con un successivo esposto al procuratore della repubblica in data14 settembre 2007, ed ulteriori segnalazioni in data 29/01/2009 e 20/05/2009;
che a seguito di detti ricorsi l’Associazione in parola avrebbe fatto presente che il combinato disposto del complesso di normative di tutela del compendio di Molentargius rendeva incompatibile il progetto edificatorio in argomento;
che nel contempo un proprietario di un lotto confinante con il progetto in questione avrebbe inoltrato ricorso al TAR e successivamente al Consiglio di Stato e che lo stesso Consiglio di stato avrebbe deciso con sentenza N° 2188/2012 il 16/04/2012 accogliendo il ricorso del confinante e dichiarando illegittima la concessione edilizia per il fabbricato in questione, che nel frattempo era stato realizzato e commercializzato per unità abitative;
che la citata sentenza avrebbe chiarito in via definitiva che il fabbricato, sito a 60 metri dal perimetro dell’area tutelata risulta incompatibile e che la fascia di salvaguardia dei 300 metri si estende alle zone umide, pertanto risulta conforme a legge l’art. 17, co. 3, lett. g) delle N.T.A. al P.P.R. della Regione Sardegna anche se letto – come il Collegio giudicante rileva – nel senso di accordare la tutela paesaggistica alla fascia compresa nei trecento metri dal confine della zona umida;
premesso, inoltre,
che con la predetta sentenza si ribadisce che le Regioni non possono restringere il livello di tutela;
che, proprio in relazione all’art. 142 del codice, la Corte costituzionale ha nei giorni scorsi ribadito – con affermazione dettata per le Regioni a statuto ordinario, e quindi ancor più valida per quelle dotate di una specifica e differenziata competenza legislativa, garantita sul piano costituzionale – che la legislazione regionale può “fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto”, cosicché quel che rimane inversamente precluso al legislatore regionale è solo l’introduzione di restrizioni all’ambito della tutela (sentenza 19 – 23 marzo 2012, n. 66; e ancor prima sentenza 18 – 29 maggio 2009, n. 164, relativa a una norma legislativa della Valle d’Aosta, ma con enunciazioni di portata generale)”;
considerato, inoltre, che
in sostanza il Consiglio di Stato ha prescritto che la fascia di salvaguardia generale dei 300 metri si estende anche a tutte le zone umide, per cui tutti gli interventi proposti in tale ambito devono essere assoggettati ad autorizzazione paesaggistica (la Regione a suo tempo aveva sostenuto non necessaria l’autorizzazione paesaggistica);
apparirebbe in palese difformità dalle disposizioni della Sentenza 2188/2012, quanto approvato dalla Giunta Regionale in data 12 giugno 2012 con la delibera 25/15, finalizzata ad ignorare gli effetti la sentenza del Consiglio di Stato. Infatti tale delibera proporrebbe al Consiglio regionale un disegno di legge rivolto ad affrontare diverse situazioni che generano disagio sociale tra cui le norme relative alla interpretazione della lettera g), comma 3, dell’articolo 17 N.T.A. del piano paesaggistico regionale nel senso che la fascia della profondità dei 300 metri dalla linea di battigia è da riferirsi esclusivamente ai laghi naturali e agli invasi artificiali, e alla vigenza retroattiva del medesimo articolo per far salvi i titoli abilitativi rilasciati a decorrere dal 24 maggio 2006, data di adozione del piano paesaggistico regionale;
la Regione Sardegna era parte interessata nel giudizio davanti al Consiglio di Stato, in relazione alla dichiarazione resa dall’Amministrazione circa la “non necessità della autorizzazione paesaggistica ai fini della concessione edilizia di cui trattasi” non apparirebbe giuridicamente e politicamente sostenibile la deliberazione citata che ribalterebbe e sterilizzerebbe la sentenza del Consiglio di stato, disponendo una interpretazione autentica e retroattiva di assai dubbia legittimità;
la deliberazione proposta come una direttiva alle Amministrazioni Comunali, disattenderebbe il dispositivo della sentenza, determinando una potenziale compromissione delle aree contermini alle zone umide e si configurerebbe di fatto come un aggiornamento del PPR fuori dalle procedure di legge.
Appare pertanto assolutamente di dubbia legittimità costituzionale il contenuto della disposizione approvata dal Consiglio Regionale in data 4 ottobre, che ha in parte accolto i contenuti della citata deliberazione della Giunta Regionale 25/15, che rischia di complicare piuttosto che risolvere i problemi che vivono gli inquilini dello stabile che, in buona fede, abbiano acquistato gli appartamenti. Inoltre la soluzione individuata per il caso in argomento finisce per pregiudicare la tutela generale che meritano le zone umide come aree paesaggisticamente sensibili. Tutela riconosciuta in sede di giudizio del caso specifico dal Consiglio di Stato.
Chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l’assessore agli Enti locali, finanze e urbanistica e l’assessore della pubblica istruzione, beni culturali, spettacolo e sport per conoscere:
1) Se si intenda proseguire con la linea di indirizzo richiamata in premessa nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n. 2188/2012 del 16/04/2012, nella quale si conferma l’estensione della fascia di salvaguardia generale dei 300 metri anche a tutte le zone umide;
2) se intenda dare seguito alla legge regionale n.20 del 12 ottobre 2012 adottando la prevista deliberazione di interpretazione autentica nonostante contenga diversi profili di dubbia legittimità costituzionale;
3) se in caso di impugnazione da parte del Governo della legge regionale n.20 del 12 ottobre 2012 concernente “Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici” intenda resistere nel giudizio costituzionale oppure proporre al Consiglio regionale – in considerazione delle oggettive fondate questioni di incostituzionalità – l’abrogazione delle predette disposizioni;
4) se intendano individuare forme di intervento pubblico- stante i vizi procedurali in capo a responsabilità di strutture dell’amministrazione – finalizzate a ridurre gli effetti del danno che rischiano di subire i proprietari delle unità abitative dello stabile in argomento, acquisite in buona fede e in presenza di licenza edilizia concessa, poi annullata per illegittimità dal competente organo giudiziario;
5) se infine siano state individuate quali responsabilità abbiano avuto gli uffici nelle procedure di valutazione e rilascio delle necessarie autorizzazioni e concessioni per la realizzazione del manufatto in argomento.
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