Narbolia: NO alle serre fotovoltaiche! … Ci vogliono rubare anche il sole e il vento
Interrogazione Zuncheddu con richiesta di risposta scritta sulle criticità circa la realizzazione di un impianto di serre con coperture fotovoltaiche in agro di Narbolia e sulle ipotesi di violazione del Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura n. 1163 DecA75 del 27.07.2012.
Premesso che
– la ditta Enervitabio Santa Reparata Società Agricola s.r.l., con sede legale a Narbolia (OR) (ma che fa capo ad un imprenditore agricolo di Ravenna con interessi anche in Sicilia, Puglia e Basilicata) nel mese di Febbraio 2012 ha avviato i lavori per la realizzazione di 3 impianti fotovoltaici, posizionati su serre agricole di nuova costruzione, con tetto a due falde costituito per il 50% da pannelli fotovoltaici.
– l’impianto complessivo, sito lungo la Strada Provinciale n. 1, a circa un km dagli abitati di Narbolia e di San Vero Milis, è articolato in 3 impianti distinti, collocati su terreni contigui, della superficie complessiva di circa 64 ettari, aventi una potenza di 9,00 MW uno e 9,99 MW gli altri due, per un totale di 28,98 MW di potenza;
– Le forti criticità che stanno dietro la realizzazione di tali impianti e le presunte irregolarità sulle stesse autorizzazioni, hanno suscitato forti reazioni di protesta da parte del Comitato S’Arrieddu per Narbolia, sostenuto anche dalla Associazione Ambientalista Italia Nostra e dall’Adinconsum Sardegna, con cui ha intrapreso diverse iniziative legali contro la realizzazione di questi progetti;
– non va dimenticato che le attività del Comitato, che si è fatto fin da subito interprete dei bisogni dei singoli territori e delle popolazioni delle aree interessate dai progetti, sono state fortemente osteggiate e in taluni casi addirittura affrontate come un problema di ordine pubblico o di criminalità, visto che due dei suoi rappresentanti furono arrestati durante una pacifica manifestazione contro la realizzazione degli impianti nel mese di Febbraio 2012. Un atto antipopolare e intimidatorio gravissimo che, come già denunciato dalla sottoscritta anche a mezzo stampa, si inquadra in un clima di repressione nei confronti di tutti quei movimenti che nascono dalle necessità e criticità dei singoli territori e che in quanto tali non sono controllati né da partiti, né da sindacati istituzionali;
– atti come quello subito dal Comitato di Narbolia non possono essere in alcuna maniera contemplati e tollerati, soprattutto alla luce del fatto che le popolazioni delle aree interessate si stanno battendo da tempo affinché il vento, il sole e la terra siano gestiti dalle nostre collettività e dai Comuni e non dalle Multinazionali con sede ad Hong Kong o in chissà quali altre parti del mondo: il “business” dell’energia in Sardegna ha sempre più spesso a che fare con le potenti multinazionali internazionali che, non solo scippano al popolo Sardo le preziosissime risorse alternative come sole, vento e terra, ma che sempre più spesso e come già successo anche in altri casi, entrano in affari con ambienti legati alla criminalità mafiosa e camorristica senza che le amministrazioni di Regione, Provincia e Comuni si facciano garanti delle risorse della nostra collettività;
– negli esposti citati sopra, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, si chiede proprio di fare chiarezza “sui presunti responsabili (da identificare) di possibili ipotesi di reato ravvisabili all’emanazione del Decreto n. 1163 DecA75 del 27.07.2012, in specie volto a favorire alcune società private consentendo loro il mantenimento di una posizione più favorevole rispetto ad altre nella graduatoria del Registro nazionale per l’accesso agli incentivi statali del IV conto Energia”;
– inoltre, in data 13 aprile 2012, ADICONSUM-Sardegna, con alcuni cittadini di Narbolia, ha avviato un ricorso al TAR (numero di registro generale 245 del 2012) contro il Comune di Narbolia, nei confronti di Enervitabio Santa Reparata Societa Agricola Srl, Impresa Agricola, per l’annullamento per vizio di competenza, e previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti autorizzativi;
– il Decreto Assessoriale citato riguarda la possibilità di convalida da parte della Regione Autonoma della Sardegna di provvedimenti autorizzativi rilasciati da uffici che risultano non essere competenti in materia ai sensi di legge (SUAP e Comuni), per la realizzazione di serre fotovoltaiche;
Preso atto che
– come risulta dai tre esposti citati sopra, gli impianti in oggetto risultano pubblicati nella “Graduatoria degli impianti iscritti al Registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo stabiliti per il periodo 1 giugno 2011/31 dicembre 2011 a norma del DM 5 maggio 2011 – aggiornamento al 31 agosto 2011” col numero identificativo di impianto: 603352, 603380, 603836, con data di iscrizione al registro rispettivamente del 14/06/2011 alle 19:38; 16/06/2011 alle 13:37; e 16/06/2011 alle 13:52;
– i tre impianti risultano occupare rispettivamente le posizioni 419-420-421 della graduatoria del 29/07/11; 355-356-357 della graduatoria del 12/08/11; 333-334-335 della graduatoria del 31/08/11 e 272-273-274 della graduatoria del 15/09/11, a fronte della data di rilascio del titolo autorizzativo dichiarata al 06/05/2009.
– da quanto si apprende dagli stessi esposti la suddetta data del 06/05/2009, che viene erroneamente ricondotta alla conseguimento del titolo autorizzativo/abilitativo, in realtà non rappresenta la data di rilascio di autorizzazione per la realizzazione degli impianti in argomento, bensì la data del Verbale della seconda conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 1 comma 25 della L.R. n. 3/2008 con procedura SUAP, e presieduta dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Narbolia, per l’esame dei “Progetti di miglioramento fondiario realizzazione di impianti serricoli – Realizzazione impianto fotovoltaico” presentati con istanza DUAAP dalla ditta individuale Enervitabio di Paolo Magnani;
– si tratta pertanto non di titolo autorizzativo/abilitativo, “seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica “ ma di atto endoprocedimentale, ai sensi dello stesso “Regolamento per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 – quarto conto energia” ;
– nonostante ciò, in data 11 novembre 2009 il responsabile dell’Ufficio tecnico e SUAP del Comune di Narbolia, con Atto Unico Ufficiale n. 1 autorizza la ditta Enervitabio alla realizzazione degli interventi proposti con procedura DUAP presentata in data 4.11.2008 e 19.01.2009;
– Tale autorizzazione è indebitamente rilasciata dal SUAP, ritenendosi competente e legittimato al rilascio, in ragione dei contenuti dell’allora vigente art.5, comma 7 del DM 19/02/07, ovvero ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Dls 115/08, equiparando arbitrariamente le strutture serricole agli edifici.
– Anche ritenendo il SUAP legittimato al rilascio del provvedimento autorizzativo, si evidenzia che tale atto non può essere considerato conclusivo del procedimento in quanto carente della necessaria autorizzazione di competenza alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico, ai sensi del Decreto legislativo 387/2003 e successive modificazioni e integrazioni, prevista dal 2° periodo del art. 5 comma 7 del DM 19/02/2007;
– Infatti, solo in data 18 novembre 2010 la ditta del titolare iniziale, assorbita nel frattempo dalla ditta Enervitabio Società Agricola srl, la quale poi provvede a cedere la titolarità dei progetti alla Enervitabio Santa Reparata Società Agricola srl, acquisisce, sempre con procedimento SUAP, l’autorizzazione per la realizzazione di:
– Linea 15kV in cavo sotterraneo e cabina di alimentazione impianto fotovoltaico denominato EnerVitaBio Orzaoniga 1 in località Orzaoniga del Comune di Narbolia (prot. n.2331 del 20.04.2010).
– Linea 15kV in cavo sotterraneo e cabina di alimentazione impianto fotovoltaico denominato EnerVitaBio Orzaoniga 2 in località Orzaoniga del Comune di Narbolia (prot. n.2330 del 20.04.2010).
– Linea 15kV in cavo sotterraneo e cabina di alimentazione impianto fotovoltaico denominato EnerVitaBio S’ARRIEDDU in località S’ARRIEDDU del Comune di Narbolia (prot. n.2332 del 20.04.2010);
– L’iter amministrativo della vicenda si conclude in data 12 gennaio 2012 con “DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO FINALE N. 04 del 12.01.20012 del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica del Comune di Narbolia” (All. 4), che approva la variante al progetto presentato con DUAAP n. Prot. 6166 del 04.11.2008 – Prot. n. 6167 del 04.11.2008 – Prot. n. 0343 del 19.01.2009. Tale provvedimento si era reso necessario per l’adeguamento dell’originario progetto alla mutata normativa in materia di incentivazione definita dal DM 05/05/11
– l’amministratore unico e titolare delle autorizzazioni di cui sopra, in qualità di imprenditore agricolo, non risulta più appartenente alla Enervitabio Santa Reparata Società Agricola s.r.l. e a capo della stessa società ora vi è infatti un rappresentante legale cinese e residente in Belgio. Tale aspetto, venendo a mancare il soggetto che con la propria qualifica di imprenditore agricolo professionale consentiva alla ditta ENERVITABIO Santa Reparata di poter godere della qualità di “Società Agricola”, potrebbe comportare il venir meno dei requisiti stabiliti dalla DGR 27/16 del 01/06/11 che limita agli I.A.P. e/o alle Società Agricole la realizzazione di serre fotovoltaiche (allegato A5 alla DGR 27/16);
Tutto ciò premesso,
si interroga il Presidente della Regione, tutti gli Assessorati per sapere:
1)Se fossero a conoscenza dei fatti espressi in premessa e se abbiano eventualmente intrapreso iniziative atte a fare chiarezza sulle criticità emerse in merito ai progetti degli impianti in oggetto;
2)Se non ritengano che la dichiarazione di conseguimento del titolo autorizzativo alla data del 6 maggio 2009, abbia evidentemente determinato una più favorevole ma indebita posizione nella graduatoria degli impianti iscritti al registro per l’accesso agli incentivi;
3)Se non ritengano doveroso rimettere in discussione, qualora si riconoscesse come titolo abilitativo quello relativo alle autorizzazioni alla realizzazione delle linee elettriche e cabine di alimentazione degli impianti fotovoltaici, datato 18 novembre 2010, sarebbe verosimile supporre l’esclusione dei tre impianti in questione dalla stessa graduatoria. Infatti l’ultima posizione delle graduatorie sopra richiamate è attribuita ad impianti aventi data di acquisizione del titolo sempre antecedente alla data del 18/11/2010, conclusiva del procedimento autorizzativo in questione. Nel caso in cui si dovesse far riferimento all’atto conclusivo del procedimento, comprensivo degli adeguamenti degli impianti ai requisiti del 4° Conto Energia, datato 12 gennaio 2012, è palese l’automatica esclusione per decorrenza dei termini.
4)Se abbiano provveduto a verificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.M. 5.5.2011 e dell’art.44 del Dls n°28 del 03/03/11, la veridicità di dati e documenti rese dalla società Enervitabio Santa Reparata Società Agricola s.r.l., ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti.
Cagliari, 21/12/2012
Claudia Zuncheddu
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