Lo Statuto di Sardigna Libera

Art. 1 – Sardigna Libera è l’associazione di tutti coloro che individuano nell’azione politica e culturale, condivisa e partecipata, e nella pratica quotidiana, la definizione e l’affermazione del progetto storico di Libertà e Sovranità del Popolo Sardo, e con esso, del diritto all’Indipendenza della Nazione Sarda.

I Valori Nazionali

Art. 2 – Il Pensiero di Sardigna Libera trae ispirazione dall’indipendentismo moderno di Antonio Simon Mossa e da tutti quei sardi e movimenti che hanno combattuto per la libertà e l’emancipazione del proprio popolo, mossi da un credo politico nazionalitario, progressista, democratico, anticolonialista e votato alla Sovranità, all’Autodeterminazione e all’Indipendenza.

Il Simbolo e la Bandiera

Art. 3 – Il simbolo è rappresentato dall’immagine della Sardegna di colore rosso, interrotta al centro dalla scritta Sardigna Libera su sfondo bianco. La scritta Sardigna è di colore nero, mentre la scritta Libera è di colore rosso. Il simbolo su sfondo bianco è racchiuso da un cerchio nero.
Il Sud della Sardegna è rappresentato da un profilo giovane con lo sguardo rivolto a sinistra, mentre il Nord dell’isola costituisce la sua testa.
La bandiera di Sardigna Libera è di forma rettangolare e riproduce il simbolo.

Valori sociali

Art. 4 – Sardigna Libera sostiene e promuove il diritto del Popolo sardo alla difesa del proprio territorio e dell’ambiente, alla salvaguardia e alla promozione della sua cultura, della sua storia e della sua lingua, del suo uso ufficiale nella scuola, nelle istituzioni e nella società. Sostiene la pari dignità e identità di tutte le minoranze linguistiche esistenti. Tutto ciò è alla base della coscienza nazionale del Popolo Sardo.

Art. 5 – Sostiene le lotte democratiche dei Popoli in tutto il mondo per il diritto all’Autodeterminazione, alla Sovranità e all’Indipendenza: diritti sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione dei Diritti dell’uomo.
Difende i valori della giustizia e della solidarietà sociale, dell’uguaglianza, della fratellanza e della libertà. Ritiene che tutti i cittadini debbano godere di pari diritti, doveri e opportunità nella società sarda e nel mondo.
Ritiene principi inalienabili la libertà di pensiero, di organizzazione, di associazione politica, culturale e sindacale, la libertà religiosa e di credo e le pari opportunità a tutte le religioni.
Propugna il metodo democratico di lotta politica pacifica come base della propria azione politica, rifiutando nella risoluzione dei conflitti e delle controversie, lo strumento della guerra e della violenza.

Art. 6 – Riconosce nelle diversità una fonte di ricchezza. Mette al bando il razzismo, l’omofobia, lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo sotto ogni forma e il liberismo globalizzato in economia.

Art. 7 – Considera la militarizzazione del territorio un sopruso ai danni del Popolo sardo, della sua terra e del diritto alla costruzione di una economia legata all’eco-sostenibilità del territorio, alla sua tradizione e alla sua aspirazione ad essere ponte di pace fra popoli e continenti.

Art. 8 – Sardigna Libera ritiene che i valori della Moralità, della Trasparenza e della Legalità siano imprescindibili dall’impegno civile e nella prassi politica quotidiana di ogni aderente.

Gli Associati

Art. 9 – Sono associati di Sardigna Libera, oltre i partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro (persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti) che ne condividono in modo espresso gli scopi e presentano richiesta scritta e accettata. E’ di competenza del Consiglio Nazionale deliberare sulle domande di ammissione.

Sardigna Libera promuove la partecipazione attiva di tutti gli associati a tutti i livelli di rappresentanza del Pensiero politico, esaltando il diritto e il dovere di contribuire attivamente e in modo qualificato all’evoluzione della stessa linea politica.

Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Nazionale. Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. Per l’ adesione è previsto il compimento del sedicesimo anno d’ età;

L’adesione apre il primo di Gennaio e termina entro il trentuno Dicembre dello stesso anno;
Il pagamento della quota sociale dovrà pervenire entro il trentuno di dicembre dell’anno in corso;

La quota di adesione è volontaria a partire dal valore simbolico di euro uno;

Gli associati fanno parte dell’associazione senza limite di tempo e cessano di appartenervi per dimissioni o decadenza. Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Nazionale.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Nazionale con delibera motivata nei confronti degli associati nei seguenti casi:
a) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’associazione;
b) che non contribuiscono al versamento delle quote sociali stabilite da Consiglio Nazionale e/o dall’Assemblea;
c) che non adempiono ai doveri inerenti la qualità di associato o agli impegni assunti verso l’associazione.
Il provvedimento di decadenza dovrà essere comunicato all’associato, il quale entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante comunicazione formale inviata al Presidente.

Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Nazionale degli associati;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Comitato di Presidenza;
e) il Segretario Nazionale;
f) il Collegio dei revisori;
g) il Collegio dei probiviri;

Assemblea Nazionale degli associati

E’ costituita da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente o da 1/3 degli associati che ne facciano richiesta. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almenola metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.
L’Assemblea degli associati si convocherà almeno una volta all’anno. Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
– all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
– alla nomina del Consiglio Nazionale e del Collegio dei revisori e dei probiviri;
– all’approvazione per la modificazione dello statuto e di eventuali regolamenti;
– ad ogni altro argomento che il Consiglio Nazionale intendesse sottoporre.

Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
L’Assemblea è convocata almeno 8 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata per lettera, oppure tramite fax, per via telematica, sms, con il consenso degli interessati. Ciascuno associato ha diritto ad un voto.

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è nominato dall’Assemblea ed è composto da tre a undici membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri, il Consiglio Nazionale nominerà i membri in sostituzione dei membri mancanti;

I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio Nazionale. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale, esso si intenderà decaduto;

Le riunioni del Consiglio Nazionale si possono svolgere per videoconferenza;
Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.

Il Consiglio Nazionale provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli fondi secondo le norme vigenti.

Il Consiglio Nazionale potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio Nazionale.
E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.

Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Consiglio Nazionale nominerà al suo interno il Presidente.

Il Consiglio Nazionale deve riunirsi almeno due volte all’anno: entro il 30 Aprile e il 31 Dicembre per sottoporre all’Assemblea per l’approvazione il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato.

Il Consiglio Nazionale è convocato almeno cinque giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta, inviata tramite lettera, fax, via telematica ed sms, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di sms e/e-mail inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Presidente
Il Presidente e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio, e da esecuzione alle delibere del Consiglio Nazionale.

Comitato di Presidenza
E’ composto da: Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.

Segretario Nazionale
Rappresenta politicamente il partito, viene eletto dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti. Coordina e sovrintende tutti gli organi dell’Associazione. Esprime le linee politiche elaborate e decise dall’Assemblea Nazionale.

Collegio dei Revisori
L’Assemblea nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri scelti tra persone con idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al loro interno nominano il presidente dei revisori.

Collegio dei Probiviri
L’Assemblea nomina il collegio dei probiviri, composto da tre membri, scelti tra personalità politicamente qualificate, competenti in problemi giuridici e amministrativi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al loro interno nominano il presidente dei probiviri.

Il patrimonio

Art. 11 – Il patrimonio sociale è formato:
a) dal patrimonio iniziale di euro mille
b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
c) da contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;

Scioglimento dell’Associazione

Art. 12 – L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’ Art. 27 codice civile;
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente agli scopi;
b) per altre cause di cui all’Art. 27 codice civile;
c) l’Assemblea delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità simili salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 13 – Per tutto quanto non contemplato in questo Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.