Impugnata la LR 19/2013 in materia di Usi Civici: diciamo NOalle continue aggressioni contro i beni della collettività
Consiglio Regionale della Sardegna
XIV Legislatura
Interrogazione Zuncheddu con richiesta di risposta scritta sulle forti criticità e sui tratti anti costituzionali e contro i principi dello Statuto Speciale Sardo della Legge Regionale 19/2013 in materia di usi civici
Premesso che
– la Legge Regionale n. 19/2013 “Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici”, rappresenta l’ennesimo gravissimo rischio ai danni dei terreni gravati da usi civici, che è stato accertato occupano quasi 500 mila ettari del territorio sardo (quasi il 30%): sottraendo alla collettività dei beni che sono definiti per legge inusucapibili, inalienabili e imprescrittibili, esponendoli alla speculazione edilizia, soprattutto nelle zone umide in Sardegna e lungo le fasce costiere, dove si trovano località particolarmente appetibili per le “lobby del cemento”, che, come abbiamo potuto constatare anche dalle nefaste conseguenze della recente alluvione, non si preoccupano della tutela e della salvaguardia del territorio;
– a seguito delle numerose istanze pervenute da associazioni ecologiste (come Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia), comitati popolari e singoli cittadini, in data 4 Ottobre 2013 il Consiglio dei Ministri del Governo Italiano ha deliberato l’impugnativa di questa Legge, ritenendo evidentemente valide le motivazioni alla base di tali ricorsi e cioè:
1) “La legge della Regione autonoma Sardegna n. 19/2013 presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’ articolo 1 e deve pertanto essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale secondo quanto previsto dall’articolo 127 della Costituzione”.
2) “La norma censurata introduce disposizioni in contrasto con gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative dei medesimi, contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004, art. 135, 142, comma 1, lett. h);143), nonché con le norme dello Statuto speciale della Regione Sardegna, approvato con la legge costituzionale n. 3/1948 (art. 3, lett. n) e con le disposizioni attuative del medesimo contenute all’articolo 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)”.
3) “Occorre premettere che lo statuto speciale attribuisce alla Regione Sardegna competenza legislativa primaria in materia di usi civici (art. 3, lettera n), e che le norme di attuazione dello statuto attribuiscono alla Regione funzioni relative ai beni culturali e ai beni ambientali, nonché quelle relative alla redazione e all’approvazione dei piani paesistici (art. 6, d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, recante “Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna”)”.
Preso atto che
– appare alquanto grave che una Legge Regionale venga promulgata nonostante i forti tratti anti costituzionali e contro lo stesso Statuto Speciale Sardo: infatti, secondo quanto previsto già dal primo articolo della legge in oggetto, ogni Comune potrà attivare una “ricognizione generale degli usi civici esistenti sul proprio territorio” in deroga ai principi statutari e costituzionali;
– ovviamente, dietro il termine di ‘ricognizione’ si insidiano numerosi dubbi, soprattutto per la possibilità di presenza di abusi edilizi: infatti, non va dimenticato che tale Legge è nata da una Proposta che ha creato non poche prese di distanza anche in sede di Consiglio regionale, in quanto si proponeva di “introdurre talune modifiche ed integrazioni alla vigente normativa regionale in materia di usi civici” soprattutto con riferimento ad “aree che hanno perso da tempo ed irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari o che, pur mantenendo l’originaria vocazione agraria sono, di fatto, da tempo occupate” ;
– ai danni potenziali e alle carenze di tale legge, si aggiunge anche la beffa dei diversi milioni di euro di soldi pubblici che la stessa Regione Autonoma della Sardegna ha speso negli anni per l’istituzione dell’ Inventario generale delle terre civiche su ben 236 comuni sardi, previsto e disciplinato dalla L.R. 12/1994: esso rappresenta il frutto di anni di lavoro per l’ accertamento dei terreni gravati da ‘uso civico’ e predispone “la programmazione degli gli interventi di utilizzazione, recupero e valorizzazione” degli stessi;
– la delicatezza e la complessità delle operazioni di ‘inventariato’ degli usi civici in Sardegna era stata affrontata anche dalla V Commissione permanente del Consiglio Regionale che, infatti, aveva addirittura previsto l’istituzione di una “commissione d’inchiesta” che lavorasse in tal senso in sinergia con Argea, Commissariato degli usi civici per la Sardegna, collettività locali, associazioni ed esperti del settore;
– i timori sollevati dall’approvazione della proposta di Legge prima e dalla promulgazione della LR poi, sono giustificati anche da casi come quello riscontrato sui terreni ad uso civico siti nel comune di Orosei (NU), che sono stati oggetto di un provvedimento da parte del Commissario per gli usi civici per la Sardegna in quanto sono ben 1.500 gli ettari di demanio civico dove nei decenni sono state realizzati imponenti progetti edilizi, strutture turistico- ricettive (vedi Cala Ginepro, parte di Sas Linnas Siccas e Cala Liberotto, oggetto quest’ultima proprio delle paventate operazioni di ricognizione comunale previste dalla Legge impugnata), nonché villette con regolari concessioni edilizie, seppure in realtà siano ubicate in area sottoposta a uso civico: già nel 2008 in località Sas Petras Biancas – Su Milanesu, a ridosso della rinomata Oasi naturalistica di Biderosa sita fra Orosei e Siniscola, è stata posta sotto sequestro preventivo una lottizzazione abusiva, al centro di un procedimento giudiziario;
– alla luce di tali realtà, non va dimenticata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3528 del 28 giugno 2013, circa l’”Impossibilità di realizzazione di manufatti su area gravata da usi civici” nella quale viene sottolineato che:
Il vincolo di uso civico costituisce un diritto reale di natura civica, in quanto i componenti della collettività ne usufruiscono uti cives, volto ad assicurare una utilità alla collettività ed ai suoi componenti. Ne consegue che un tale beneficio non può essere assicurato se si consente l’impiego dell’area per la realizzazione di un complesso immobiliare. In altri termini, esiste una oggettiva incompatibilità tra l’impiego esclusivo dell’area occupata da manufatti e l’esistenza di determinati usi civici sull’area stessa. La circostanza secondo cui gli usi civici siano in fase di liquidazione non incide sulla loro attuale esistenza;
Tutto ciò premesso,
si interroga il Presidente della Regione e l’Assessorato all’Agricoltura per sapere
1) quali iniziative abbiano intrapreso o intendano intraprendere al fine di bloccare tutte le procedure di ‘riconognizione’ di demanio civico in Sardegna soprattutto alla luce dell’impugnazione della Legge Regionale 19/2013 da parte del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano in data 4 Ottobre 2013, anche a seguito delle numerose istanze presentate dalle associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia, da comitati popolari e singoli cittadini;
2) quali siano le Loro posizioni rispetto alle motivazioni alla base delle suddette istanze ed in particolare rispetto ai seguenti punti
a) La legge della Regione autonoma Sardegna n. 19/2013 presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’ articolo 1 e deve pertanto essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale secondo quanto previsto dall’articolo 127 della Costituzione.
b) La norma censurata introduce disposizioni in contrasto con gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative dei medesimi, contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004, art. 135, 142, comma 1, lett. h);143), nonché con le norme dello Statuto speciale della Regione Sardegna, approvato con la legge costituzionale n. 3/1948 (art. 3, lett. n) e con le disposizioni attuative del medesimo contenute all’articolo 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480).
c) Occorre premettere che lo statuto speciale attribuisce alla Regione Sardegna competenza legislativa primaria in materia di usi civici (art. 3, lettera n), e che le norme di attuazione dello statuto attribuiscono alla Regione funzioni relative ai beni culturali e ai beni ambientali, nonché quelle relative alla redazione e all’approvazione dei piani paesistici (art. 6, d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, recante “Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna”);
3) se non ritengano grave che una Legge Regionale venga promulgata pur presentando tratti spiccatamente anti costituzionali e contro i principi dello Statuto Speciale Sardo;
4) se non ritengano gravi i casi di ipotesi di reato di abusivismo edilizio riscontrati proprio in alcune aree gravate da uso civico e oggetto di procedimenti penali;
Cagliari, 3 Dicembre 2013
Claudia Zuncheddu
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