Improcedibile il ‘Progetto Siliqua’ sullo sfruttamento delle risorse geotermiche tra ‘sviste e colpevoli omissioni’.
Dallo studio sul permesso di ricerca di risorse geotermiche nel sottosuolo del medio Campidano, importato ancora una volta da una società d’oltremare, abbiamo sventato criticità, incongruenze e violazioni che sottoponiamo agli Uffici competenti della RAS al fine di decretarne l’immediata bocciatura.
Con preghiera di divulgazione all’interno di tutte le Istituzioni di ogni ordine e grado e nel territorio attraverso tutti i mezzi, comprese le assemblee popolari e i comitati impegnati nella difesa del nostro patrimonio identitario: territorio, ambiente e attività tradizionali ecocompatibili ed ecosostenibili.
Consiglio Regionale Della Sardegna
XIV Legislatura
Interrogazione Zuncheddu – Cocco D. – Sechi – Cugusi con richiesta di risposta scritta, in merito alle criticità relative al “Permesso di ricerca di risorse geotermiche” denominato “SILIQUA” della proponente GeoEnergy Srl.
I sottoscritti
Premesso che
– il progetto “SILIQUA” si pone come obiettivo “la ricerca e la valutazione delle risorse geotermiche presenti in un’area della Sardegna meridionale ubicata all’interno del Campidano”;
– l’area interessata dal permesso si estende per 29.749 ettari, coinvolgendo i Comuni di Villacidro, Serramanna, Samassi nella Provincia del Medio Campidano, e Vallermosa, Villasor, Siliqua, Villaspeciosa, Decimomannu, Uta, Decimoputzu nella Provincia di Cagliari;
sono state rilevate numerose criticità tecnico-progettuali sull’istanza presentata presso gli uffici del Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato regionale dell’Industria;
– sono emerse numerose perplessità da parte dei cittadini e dei comitati territoriali operanti nelle aree coinvolte dal permesso di ricerca;
la documentazione depositata presso alcuni Comuni interessati risulta carente e non conforme a quanto disposto dalla D.G.R n° 34/41 del 7 agosto 2012.
Considerato che
– fra le principali criticità emerse, si rileva che:
– nella cartografia pubblicata sugli albi pretori dei Comuni interessati, indicante l’area oggetto dell’intervento e le relative coordinate, queste ultime vengono espresse unicamente in formato geografico sistema GCS Roma 40 (riferite a Monte Mario Roma – fuso Ovest), mentre il D.G.R n° 34/41 all’art. 6, punto 1, lettera d) dispone che le coordinate dei vertici dell’area richiesta debbano essere espresse nei tre sistemi di riferimento: chilometriche nel sistema UTM WGS 1984 32N; chilometriche nel sistema Gauss Boaga, fuso ovest; geografiche nel sistema GCS Roma 40 (latitudine longitudine), pena l’improcedibilità dell’istanza;
– fra la documentazione depositata presso i Comuni interessati risulta mancante la copia dell’istanza di avvio del procedimento di verifica/V.I.A. nel rispetto di quanto disposto dalle direttive regionali in materia, richiesta ai sensi del D.G.R n° 34/41 all’art. 6, punto 2.7;
nella documentazione pubblicata negli albi pretori online dei Comuni interessati, la poligonale delimitante i vertici dell’area oggetto dell’istanza interessa i punti da “a” a “r”, differenti per posizione rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica depositata presso il Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato regionale dell’Industria, che invece indica i punti da “a” a “p”, comprendendo quindi un’area diversamente estesa;
la documentazione depositata presso i comuni risulta carente, in quanto in difetto dei seguenti elaborati:
Programma dei lavori consistente in una relazione tecnica – illustrativa contenente: gli obiettivi del piano industriale di previsione ed i relativi investimenti finanziari previsti per lo sfruttamento della risorsa ricercata, esplicitando l’interesse, la fondatezza e la novità dell’obiettivo minerario ricercato. Gli obiettivi del piano industriale dovranno essere successivamente confermati e/o modificati sulla base dei risultati conseguiti nelle diverse fasi delle ricerche eseguite; così come richiesto dal D.G.R n° 34/41 all’art. 6, punto 2.2;
– relazione geologica-strutturale contenente la situazione strutturale e geotermica desunta da dati bibliografici, dalla carta geologica regionale o CARG, e da eventuali rilievi diretti. Tale relazione dovrà evidenziare in particolare le caratteristiche geostratigrafiche e geostrutturali dell’area di interesse a fini geotermici sulla base delle quali si fonda la ricerca e tali da consentire una valutazione preliminare dei presupposti dell’iniziativa; così come richiesto dal D.G.R n° 34/41 all’art. 6, punto 2.3;
– relazione idrogeologica comprendente la caratterizzazione degli acquiferi oggetto della ricerca, comprensiva dei parametri geochimici e fisici delle acque; così come richiesto dal D.G.R n° 34/41 all’art. 6, punto 2.4;
– lo Studio Preliminare Ambientale predisposto dalla proponente, appare carente, poco supportato da dati oggettivi e/o oggettivamente verificabili:
– a pagina 3 di 49 la proponente dichiara infatti che: “In questa area il flusso di calore è circa 2 volte il normale (~ 100mW/m2) e la temperatura a 2000 metri di profondità è presumibilmente compresa tra i 110°C ed i 130°C”. Considerato che per i progetti di ricerca complessi, in mancanza di dati a supporto delle proprie tesi, è perlomeno d’obbligo citare le fonti di riferimento, soprattutto se legate a ricerche, studi in letteratura e/o simili, non si riesce a comprendere l’origine della dichiarazione di cui sopra e ancora, cosa ben più grave, non risulta possibile constatarne la veridicità e/o attendibilità scientifica;
– a pagina 3 di 49 la proponente dichiara ancora che: “L’obiettivo finale è rappresentato dalla installazione di centrali a ciclo binario per la produzione di energia elettrica a bassissimo impatto ambientale”. Se ne desume l’evidente tentativo di ergersi al duplice ruolo di controllato e controllore allo stesso tempo, venendo meno ai più elementari principi che regolamentano il delicato mondo del conflitto di interesse. Appare evidente il tentativo, se pur non voluto, di sminuire oltremodo l’importante lavoro svolto dagli uffici regionali competenti in materia che, nel caso di specie, potrebbero argomentare le evidenze in maniera differente rispetto a quanto desiderato, soprattutto in riferimento agli aspetti di inquinamento potenziale del sottosuolo. Anche in questo caso, si da luogo ad affermazioni e considerazioni, prive di riscontro oggettivo che si limitano a trattare gli aspetti delle matrici inquinanti in atmosfera, escludendo del tutto le problematiche riguardanti le falde di superficie e di profondità, considerate con sufficienza durante la stesura del progetto. Mancano a prima vista, le risultanze dell’analisi dei dati tecnici a corredo, utili a far chiarezza sul normale comportamento degli acquiferi sotterranei, soprattutto in presenza di movimentazioni di consistenti masse di fluidi, con modalità e tecniche non naturali, le cui evoluzioni/dinamiche sono ad oggi poco conosciute;
– a pagina 3 di 49 la proponente dichiara che: “Il fluido geotermico viene prelevato dall’acquifero mediante una pompa di estrazione, fatto passare in uno scambiatore di calore e re immesso nel sottosuolo senza alcuna altra variazione, salvo l’estrazione di parte del calore in esso contenuto, utilizzato per scaldare un altro fluido, detto di lavoro, che possiede una temperatura di ebollizione più bassa dell’acqua”. Lato progettuale, lo schema si limita a indicare un generico punto di pompaggio, senza definire la sua distanza rispetto al punto di re iniezione, e ancora, senza specificare il numero complessivo di coppie previste per megawatt di potenza nominale di impianto, legate alle azioni di pompaggio e re iniezione. Ancora una volta, le criticità si focalizzano sulla carenza di dati tecnici utili a comprendere le masse volumetriche di interscambio previste e/o messe in gioco durante il processo di pompaggio e re iniezione dei liquidi/fanghi. Per uno studio che solo pochi passi prima, partiva dall’assunto che le potenzialità geotermiche della zona, risultavano in un qualche modo rilevanti, appare quantomeno anomalo, che non si riesca a definire il totale dei volumi di interscambio messi in gioco, se pur in chiave ipotetica e/o di progetto, di attività da esercitarsi in condizioni ideali di lavoro. Non si fa inoltre riferimento alle possibili intercettazioni di acquiferi di ricarica delle acque potabili, eventualmente interessati da potenziali fenomeni “irreversibili” di contaminazione ad opera degli agenti inquinanti messi in gioco dal processo “artificiale” di re immissione;
– mentre nel documento progettuale è più volte menzionato l’aspetto relativo al P.A.I., (Piano di Assetto Idrogeologico), lo stesso non si può dire circa l’ubicazione di infrastrutture e pozzi, ciò, compatibilmente coi dettami del recente P.S.F.F. (Piano di Stralcio Fasce Fluviali). Appare assodata in tal senso la significativa carenza analitica e documentale, per la quale si chiede una doverosa integrazione, con sospensione del procedimento entro i termini massimi previsti per legge, superati i quali, si richiede la decadenza dell’istanza;
– uno degli aspetti più carenti nella relazione descrittiva del progetto, è quello inerente le aree soggette ad uso civico, rispetto alle quali non si fa menzione alcuna, e questo, nonostante la presenza certificata di tali situazioni, tra i territori dei comuni interessati, ciò anche in ottica di ottenimento dei permessi di accesso alle aree, già a partire dalle fasi di ricerca non invasiva.
Interrogano l’Assessore regionale dell’Industria per sapere:
– se, viste le numerose incongruenze nell’applicazione delle norme, in aggiunta alle significative, più volte citate carenze documentali, non ritenga doveroso e opportuno, dichiarare l’improcedibilità dell’istanza promossa dalla GeoEnergy Srl,
– se, valutati i contenuti e le disposizioni di cui al D.G.R n° 34/41 all’art. 6, punto 2.7, ritenga o meno opportuno offrire chiarezza giuridica, circa l’interpretazione autentica, sull’applicabilità della V.I.A. al caso di specie delle “ricerche per risorse geotermiche” in funzione dell’intero Piano/Progetto e non, come accade troppo spesso oggi, su singole porzioni marginali;
– se, valutata l’estrema variabilità null’ubicazione dei punti delimitanti l’area soggetta a Istanza, ritenga doveroso, nonché opportuno, il realizzarsi di un rigoroso e dettagliato approfondimento tecnico per chiarire quale versione degli elaborati debba essere presa in considerazione, anche assodato che i set di coordinate proposti, incidono fortemente su dimensioni, forma e ubicazione dell’area di ricerca;
– se, ritenga d’obbligo invitare la proponente GeoEnergy Srl, affinché si adotti a rispettare i dettami di cui al D.G.R n° 34/41 art. 7, sospendendo il procedimento fino a integrazione della documentazione mancante, così come previsto dal comma 6 dello stesso art. 7.
Cagliari, 30/09/2013
Commenti