Il Governo Italiano delegittima il Consiglio Regionale Sardo
Consiglio Regionale 02/08/2011Mozione n° 139 del centro-destra
Sulla nota del 27 luglio del 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,pervenutaalle ore 13,44 invia via e-mail alla Regione Sardegna – assessore al Bilancio, suirilievi in ordine all’Art. 3, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2011, n° 12. Allego in coda il testo integrale con cui
il Governo Italiano in perfetto stile coloniale Intima! Ordina! Impugna… Delegittima il Consiglio Regionale della Sardegna! Di fatto di restituire ai sardi i miliardi delle Entrate Fiscali maturate in Sardegna, non vuole davvero sentirne….
Il dibattito continua
Tracce della mia dichiarazione di voto
Ancora una volta dobbiamo chiederci a cosa sia servito il lungo dibattito sulle Riforme istituzionali che ha visto in quest’Aula al centro dei nostri interventi il concetto di Sovranità per arrivare in alcuni casi anche al concetto di Indipendenza del popolo e della Nazione sarda.
Ma come già allora temevo, dietro quel “ruggire di leoni”, parafrasando E. Lussu, si nascondeva un “miagolio di gatto”. Quel grande polverone, messo in scena, è stato ed è utile solamente ad una parte del “sistema politico sardo”, a lei P. e ai suoi amici politici che la sostengono. Sicuramente è stato lacrime e sangue per i sardi.
Sono passati solo pochi mesi, davvero troppo pochi, per assistere a un terribile scenario dove della Sovranità sarda, della nostra specificità, dei diritti previsti dal nostro Statuto di Autonomia (seppur con tutte le sue debolezze), restano cocci e macerie difficili da ricomporre per essere credibili agli occhi dei sardi.
Che il Presidente Cappellacci, si dimetta dal Pdl non è un atto politico, oggi, che possa risolvere un qualsiasi problema dei sardi, ne della RAS, vista la sudditanza totale che ha manifestato nei fatti rispetto al “governo amico di Berlusconi”. Questa è una scelta che fa parte della sua sfera politica privata e comunque interna alle faide del suo partito che rischia di essere travolto dall’indignazione dei sardi. Ma ai soprusi del governo italiano non si risponde con “miagolii mediatici” una volta che i buoi sono scappati dalle stalle (vedi Fondi FAS, Vertenza Entrate, Tirrenia… e l’elenco è ancora più lungo). Si risponde, bensì, con atti politici adeguati, forti e determinati che una volta tanto facciano realmente gli interessi della nostra economia e della nostra società.
Le relazioni fra il governo dei sardi e in questo caso, con il governo italiano devono essere improntate da pari dignità istituzionale, cosa che purtroppo non è mai avvenuta e ancor meno oggi; ma del resto siamo in colonia e la sudditanza agli interessi italiani è una regola del colonialismo italiano e globale che non può essere discussa. E’ un diktat!
Le uniche dimissioni a cui l’economia e la società sarda è fortemente interessata, e che personalmente auspico in veste di consigliera regionale e di cittadina Indipendentista, è che lei presidente, preso atto del suo essere prono ai diktat italiani e del suo governo amico, rinunci alla guida del Governo della Sardegna. Ovvero si dimetta in quanto responsabile politico del tracollo economico e sociale a cui tutti assistiamo.
Per la Vertenza delle Entrate, il P. fece retromarcia rispetto all’impegno preso con i gruppi di opposizione, quando circa 7 mesi fa occupammo l’Aula in segno di protesta. Allora concordammo che avrebbe ricorso alla Corte Costituzionale, contro il governo di Berlusconi, per difendere gli interessi dei sardi, ma una volta liberata l’Aula, il P. cambiò idea e oggi, purtroppo è tardi, le risorse dovute alla Sardegna non sono iscritte nel Bilancio dello Stato italiano, contrariamente a quanto è avvenuto per la Sicilia. Con questo clima di crisi economica e politica in cui versa l’Italia e il suo governo, lo stesso assestamento previsto per l’autunno sarà all’insegna di ulteriori tagli, per cui non si intravede nessuna prospettiva di miglioramento per noi sardi.
Così pure per la riapertura del “caso Tirrenia”, dobbiamo solo sperare in vizi di procedura nella cessione ai privati e nell’iter della gara. Il ricorso all’anti-trust, in questo caso, non mi sembra una speranza, anche se è da perseguire come qualsiasi altra strada, pur di far recedere questa “regalia scellerata” ai soliti noti monopolisti dei trasporti marittimi che strozzano e determinano gran parte delle sorti della nostra economia e che loro SI che hanno davvero molti amici nel governo Berlusconi, come il ministro Matteoli.
La Sardegna oggi è “impantanata” nella crisi economica. Non c’è più alcuna garanzia per la sussistenza delle famiglie e delle stesse economie tradizionali e di qualsiasi forma di lavoro autonomo e di impresa. Se la RAS non trova soluzioni, è ovvio che debba cambiare la guida. E’ ora di proposte coraggiose e rivoluzionarie se veramente vogliamo intervenire per difendere l’economia e la tenuta sociale della Sardegna.
E’ ora di assunzione di responsabilità da parte di noi tutti. Per ciò che riguarda la Vertenza delle Entrate, le parti si sono tragicamente invertite. Il governo Italiano, Tremonti e chi per lui, impugnano in modo spregiudicato il Collegato alla Finanziaria Regionale con il chiaro intento di rendere non attuabile l’Art 8 dello Statuto Speciale, con ciò ledendo il principio fondamentale che sta alla base della Specificità della Regione Sardegna, ovvero il suo essere Regione Autonoma. Cosa già preannunciata nella Riforma Costituzionale di Calderoli e sostenuta da Berlusconi, dove vengono cancellate le regioni a statuto speciale. Alla faccia di qualsiasi forma di federalismo.
Se è vero che la Sanità, il Trasporto pubblico locale e la continuità territoriale fanno capo alla Regione Sardegna, con l’accordo sulle Entrate, è anche vero che tutto ciò non può essere sostenibile senza che materialmente, le risorse, ovvero gli Euro, rientrino nelle casse sarde.
Parliamo di miliardi di € che oggi sono sottratti all’economia e allo sviluppo sociale della nostra Nazione. Miliardi che potrebbero risolvere gran parte dei nostri problemi. Se è vero che il debito delle imprese sarde, rispetto a Equitalia, compresi gli interessi strozzini, che oscilla intorno a un miliardo, un miliardo e tre, dovremo chiedere tutti all’unanimità che questo debito venga conteggiato come sconto dai numerosi miliardi a noi dovuti con questa Vertenza. Ciò permetterebbe, con l’istituzione dell’Ufficio Sardo delle Entrate, di gestire il debito fra RAS e imprese sarde, di intervenire anche giuridicamente su questo dramma che rischia di seppellire la quasi totalità dell’economia sarda, in che modo? Ridiscutendo, dopo una moratoria di due tre anni, il debito con ogni singola impresa, sia la quota capitale che gli interessi strozzini, per arrivare ad una lunga rateazione che permetta realmente alle aziende sarde di pagare il dovuto e superare la crisi senza “defungere”.
Questa è un’assunzione di responsabilità concreta e a costo zero, da parte della Politica, in favore delle imprese e per la creazione dell’Ufficio Sardo delle Entrate.
Anche in quest’Aula, oltre che sulla stampa, si è parlato di un incontro fra una delegazione del Consiglio regionale della Sardegna con il Presidente della Rep. Italiana, l’on.le Giorgio Napolitano per manifestargli lo stato di crisi della Sardegna e i soprusi perpetuati dal governo italiano nei nostri confronti. Nulla vieta che ciò possa avvenire, ma ritengo che l’on.le Napolitano grazie al suo ruolo istituzionale ben conosca la nostra situazione e il suo silenzio è emblematico, visto che in altre occasioni si è sempre espresso in modo esplicito.
Ritengo invece più efficace, ma non in contrapposizione, che la presidente Lombardo, indica una seduta straordinaria e Speciale del Consiglio Regionale, a Roma, con la partecipazione dei sindacati, di tutte le categorie economiche e sociali, dei rappresentati degli enti locali, nella piazza del Governo italiano, palazzo Chigi per manifestare il disagio prodotto da questi diktat del governo Berlusconi.
Claudia Zuncheddu
Consigliera Regionale Indipendentista
Presenti 75
Votano SI 42
Votano NO 26
Astenuti ?
La mozione n° 141 dei gruppi di opposizione non viene votata per regolamento.
Allego la nota del Governo Italiano alla Regione Sardegna, assessore al Bilancio
Documento originale
Assessore AA.GG.
Da: Direzione generale della Presidenza (pres.dirgen@regione.sardegna.it” style=”font-weight: bold; “>pres.dirgen@regione.sardegna.it
Inviato: mercoledì 27 luglio 2011 13.44
A: prog assessore; aagg.assessore@regione.sardegna.it” style=”font-weight: bold; “>aagg.assessore@regione.sardegna.it; prog bilancio; aa gg affari generali
Oggetto: Sardegna 12
Allegati: rilievi mistero ambiente su Sardegna 12-2011.docx
Si inviano i rilievi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativi alla L.R. 12/2011 artt. 3, 20 e 21 (appena pervenuti) con cui si chiede cortesemente di voler fornire elementi di risposta entro giornata di oggi in quanto il Consiglio dei Ministri è stato convocato per domani 28 luglio p.v.
Cordiali saluti.
La Segreteriadel Direttore Generale
- La disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 1 prevede che “Ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 8 dello Statuto speciale, così come sostituito dal comma 834 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2006), ancorché in assenza dell’adeguamento delle relative norme di attuazione, a decorrere dall’anno 2010, gli accertamenti delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili relativi ai gettiti tributari”.
Tale previsione disciplina unilateralmente con legge regionale aspetti demandati a norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia, consentendo di derogare alle vigenti norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto Speciale di autonomia, contenute negli articoli da 32 a 38 del DPR n. 250/1949.
La norma regionale quindi eccede dalle competenze statutarie di cui agli articoli 86 del medesimo statuto speciale, che demanda ad una Commissione paritetica composta da membri statali e regionali, l’elaborazione delle norme di attuazione dello Statuto. La particolare procedura prevista da una disposizione di rango costituzionale quale il citato art. 56 dello Statuto che rende le norme di attuazione derogabili solo da fonti pari ordinate adottate con la medesima procedura. La Corte Costituzionale ha più volte affermato che le norme di attuazione degli Statuti Speciali “sono dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenza n. 213/1998, n. 160 del 1985 e 151 del 1972)” e che “i decreti legislativi di attuazione statutaria, preceduti dalle proposte o dai pareri delle ricordate commissioni paritetiche, sono espressione di una competenza separata e riservata” (sentenza n. 180/1980).
- Gli art. 20 e 21 della legge in esame prevedono una interpretazione dell’art. 11, commi 2 e 3 della LR n. 3/2009 ed interpretazione autentica dell’art. 3 LR 3/2009 così come modificato dall’Art. 7, comma 1 della LR 1/2011.
Va, innanzitutto, premesso che sia la LR 3/2009 che la LR 1/2011 sono state oggetto di impugnativa da parte del Governo in relazione a norme analoghe alla legge in esame.
- In particolare, l’Art. 20, primo comma, della legge in esame, nel procedere
all’interpretazione autentica dell’Art. 3 della LR 3 del 2009 così come modificato dall’Art. 7 della LR 1 del 2011, prevede che l’Amministrazione regionale sia autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali i quali prevedono l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato dei lavoratori stessi, previo superamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento. Tali programmi, costituiti da una graduatoria di merito, prescrivono l’assorbimento degli idonei entro un triennio e sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della disposizione interpretativa abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi.
La disposizione in esame, pur a seguito della presente interpretazione autentica, continua a presentare i medesimi profili di illegittimità già impugnati nelle precedenti leggi regionali 3/2009 e 1/2011. In particolare, la previsione di un programma pluriennale di stabilizzazione dei lavoratori contrasta con l’Art. 17 commi 10 e 12 del DL 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, il quale non consente una generica stabilizzazione del personale.
Infatti, la disposizione statale richiamata dispone che, nel triennio 2010- 2012, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40% dei posti messi a concorso.
Per tali motivi, il legislatore regionale, prevedendo all’Art. 20 disposizioni in contrasto con l’Ar. 17, commi 10 e 12 del DL n. 78/2009, eccede dalla propria competenza statutaria di cui all’Art. 3 dello Statuto di Autonomia ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, comma 2 lett. I della Costituzione e l’Art. 117, comma 3, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Inoltre, la disposizione regionale nel consentire lo stabile inserimento dei lavoratori nei ruoli delle amministrazioni pubbliche regionali, previo superamento di una generica procedura selettiva, viola l’Art. 97 della Costituzione, il quale prevede il concorso quale modalità di reclutamento del personale. (Cfr. Sent. C.C. n. 235/2010).
– L’Art. 20, secondo comma, modifica poi, il comma 1-quater della LR 1/2011, e dispone che al personale di cui al comma 1 ter il quale svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell’ente locale proponente il programma, sono attribuiti, in via prevalente, l’esercizio di funzioni e compiti relativi materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali. E’ stato eliminato rispetto al precedente comma 1 quarter il riferimento all’Art. 14, comma 24bis del DL 31 maggio 2010, n. 78, ma è prevista tuttora una deroga ai limiti posti in materia di spesa e di organici per le assunzioni negli enti locali.
Anche la disposizione regionale in esame, seppur novellata, si pone in contrasto con l’Art. 17 commi 10 e 12, del DL n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009.
Inoltre, i commi novellati si pongono in contrasto anche con l’Art. 14, comma 9, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n: 122/2010 che fissa, a decorrere dal gennaio 2011, il limite percentuale di assunzioni, rispetto alle cessazioni di personale verificatesi nel 2010.
Sul punto è opportuno segnalare la sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2010, la quale, pronunciandosi sulla costituzionalità della legge regionale Sardegna n. 235/2010, la quale, pronunciandosi sulla costituzionalità della legge regionale della Sardegna n. 3/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme in materia di finanziamento di programmi pluriennali di stabilizzazione del personale dei lavoratori precari.
La Consultaha in quella occasione stabilito che il finanziamento da parte della Regione di programmi di stabilizzazione del personale, prescindendo dall’espletamento di concorsi, si pone in aperto contrasto con l’Art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e che consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti.
La Corte, d’altronde, ha già avuto modo di affermare che “l’aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti” (Sentenza n. 205 del 2006); e che “il previo superamento di una qualsiasi “selezione pubblica”, presso qualsiasi “ente pubblico”, è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione
Senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere” (sentenza n. 293 del 2009).
Per tali motivi, il legislatore regionale, prevedendo agli artt. 20 e 21 disposizioni in contrasto con gli artt. 14, comma 9, del DL n. 79/2010 e 17, commi 10 e 12 del DL n. 78/2010, eccede dalla propria competenza statutaria di cui all’Art. 2 dello Statuto di autonomia ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’Ar. 117, comma 2 lett. I) della Costituzione e l’Art. 117, comma 3, in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché l’Art. 97 comma 3 della Costituzione.
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