il consiglio dei ministri boccia la legge elettorale sarda su un punto irrilevante, ignorando l’incostituzionalità della legge che nega alle donne il diritto di rappresentanza all’interno del consiglio della RAS
Seduta 28 agosto 2013
Sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Autonoma della Sardegna per dichiarata illegittimità costituzionale dell’articolo 22 della Legge Elettorale sarda.
Proposta di Legge statutaria n° 19. “Sull’abrogazione del comma 3 dell’Art. 22 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 giugno 2013 relativa alla legge statutaria elettorale approvata ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale, riguardante l’incandidabilità, al successivo turno elettorale regionale, del Presidente della Regione dimissionario. In linea con la relazione del proponente, l’approvazione del testo per l’Aula si è ritenuta opportuna al fine di evitare ritardi imputabili a un contenzioso con il Governo che, sul finire della legislatura in corso, lascerebbe la Regione priva di una propria legge elettorale”.
Tracce del mio intervento
Leggo testualmente che questa Legge nasce da “un’approfondita riflessione al fine di evitare ritardi imputabili a un contenzioso con il Governo italiano che lascerebbe la Regione priva di una propria legge elettorale…” per cui si preoccupa di eliminare la disposizione sull’incandidabilità, al successivo turno elettorale regionale, del Presidente della Regione dimissionario…
E’ palese che l’ ”approfondita riflessione” dei commissari della I° Commissione, donne comprese, verte sulla questione dell’incandidabilità del Presidente dimissionario al successivo turno elettorale: una disposizione per un regolamento di conti, una disposizione ad personam, a tutti nota.
Ma per le contese fra uomini si trovano facili soluzioni.
Questa riflessione è così “approfondita” da far sì che il relatore della Legge sia addirittura un consigliere esterno, come se all’interno della Commissione non ci fossero competenze e professionalità per poterla presentare.
Probabilmente i firmatari di questa leggina erano talmente imbarazzati o con la coda di paglia, da non avere il coraggio civile di assumersi le responsabilità di loro competenza rinunciando all’opportunità di interpretare al meglio l’Art. 15 dello Statuto che permette alla Sardegna, in quanto Regione Autonoma, di dotarsi di una propria Legge elettorale che sui temi della democrazia e della partecipazione popolare alle istituzioni, interpreti al meglio le peculiarità culturali e politiche dell’identità sarda e le nuove esigenze della nostra società.
L’ ”approfondita riflessione” dei 12 commissari, fra cui paradossalmente due donne, fa cadere nel dimenticatoio il punto politicamente più doloroso e vigliacco di tutta la Legge Elettorale sarda, da me già definito nel corso del precedente dibattito e della votazione segreta: “imboscata da muretto a secco”, ovvero la questione scottante e imbarazzante per quest’Assemblea, del diritto alla rappresentanza di genere all’interno del Consiglio della RAS.
Mentre fuori dal Consiglio la società civile sarda, con le donne di qualsiasi orientamento politico in prima fila, chiedeva esplicitamente e a gran voce che si approvasse una Legge elettorale che non escludesse dalla rappresentanza nel Consiglio della RAS nessuno, e ancor meno le donne (oltre il 50 % della nostra società), all’interno di quest’Aula si decretava, con il voto segreto l’esclusione della preferenza di genere e quindi delle donne.
Abbiamo assistito, nelle scorse settimane, a interventi in Aula e dichiarazioni politiche sulla stampa da “lacrime di coccodrilli scafati”, da accuse reciproche fra maggioranza e opposizione sulla responsabilità dei “misteriosi 40 voti”, nella perfetta e collaudata logica bipartisan che spesso in quest’Aula ha privato i sardi dei propri diritti per soddisfare le proprie lobby elettorali e gli interessi dei prinzipales che sostengono e nutrono questa classe politica compradora.
Abbiamo assistito a un teatrino dove bipartisan diversi consiglieri si sono stracciati le vesti per difendere i diritti delle donne, naturalmente eludendo i diritti delle minoranze politiche identitarie, sardiste e indipendentiste, promettendo che in altre occasioni politiche avrebbero rimediato ai misfatti a danno delle donne, perpetuati naturalmente dagli avversari politici.
Ma oggi il re è nudo! Questa proposta di Legge votata all’unanimità dalla Commissione, con la presenza colpevole di due donne, e con un relatore esterno alla stessa Commissione, è la certificazione della segregazione di genere, dell’ipocrisia e del misfatto elettorale a danno delle donne e della società sarda.
Questo Consiglio, totalmente sradicato dalla situazione sarda, ha legiferato secondo i modelli del bipolarismo italiano, eseguendo gli ordini romani anche in modo maldestro; e come dichiaro insistentemente da tempo: porterà il sistema politico sardo verso una oligarchia, un “bipartitismo perfetto”, per noi assolutamente anomalo, che discrimina la società sarda negandole il diritto di rappresentanza al suo vasto mondo politico e culturale, identitario, sardista e indipendentista. Non condivido i concetti espressi dal relatore sulla “necessità di evitare ritardi… che lascerebbero la Regione priva di una propria Legge elettorale”.
Come spesso succede in quest’Aula, anche stavolta, con la fretta si fanno passare in silenzio gli accordi bipartisan, partorendo l’ennesimo mostro privando la Sardegna di uno strumento di rappresentanza elettorale intelligente, al passo con i tempi e con le esigenze della società sarda.
Ancora una volta si cerca oggi di fare approvare una Legge che è in palese contrasto con i principi costituzionali italiani e con lo stesso Statuto speciale della RAS, coprendosi con una foglia di fico fornita provvisoriamente dai diktat provenienti da Roma.
Claudia Zuncheddu
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VOTAZIONI:
Sull’emendamento n. 3 per l’inserimento della doppia preferenza di genere, Mario Diana del centro destra, chiede ancora una volta il voto segreto. I consiglieri votano:
– Presenti 67 Votanti 66 SI 21 NO 45 Astenuti 1
La bocciatura di questo emendamento annulla anche l’emendamento firmato da Claudia Zuncheddu di Sardigna Libera e dai consiglieri Cocco – Cugusi – Sechi di SEL
Voto finale sulla Legge
(che discrimina ed esclude):
– Presenti 72 Votanti 65 SI 60 NO 5 (1 Zuncheddu – 3 Sel – 1 Stocchino Rifondazione) Astenuti: 7 (Psd’Az – una parte dei Riformatori)
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Emendamento aggiuntivo sulla doppia preferenza di genere
Sardigna Libera – Sel
L’Articolo 9 della legge regionale 25 giugno 2013 – Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna è modificato come di seguito:
La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest’ultimo e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio.
La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di doppia preferenza, il voto è valido solo se sono indicati candidati di diverso genere, in caso contrario si considera valido solo il voto per la lista. L’elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.
–V
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