Il PPR un “Optional” per il Sindaco di Badesi
URBANISTICA:TRA VIOLAZIONI DI LEGGE, RESPONSABILITA’ PENALE ED ERARIALE
INTERROGAZIONE
Al Presidente della RAS
all’Assessore degli Enti locali, Finanze, Urbanistica
premesso che
– il Comune di Badesi (OT), con la deliberazione Consiglio comunale n. 1 del 18 gennaio 2011, ha approvato definitivamente il proprio Piano Urbanistico Comunale – P.U.C. (art. 20 della legge regionale n. 45/1989 e s.m.i.) e con la nota n. 867 del 25 gennaio 2011 ha richiesto l’attivazione della prescritta Valutazione di coerenza con il PPR (art. 31, commi 3° e 5°, della legge regionale n. 7/2002);
– il Comitato tecnico regionale urbanistico – C.T.R.U. “nella seduta del 30.03.2011, esaminando lo strumento urbanistico in argomento, ha ritenuto di doverne sospendere la valutazione affinché il Comune rimuovesse i vizi riscontrati e puntualmente specificati”. Successivamente, con determinazione n. 1635 dell’8 aprile 2011, la Direzioneregionale della Pianificazione urbanistico territoriale dell’Assessorato degli EE.LL., Finanze, Urbanistica della RAS ha richiesto al Comune di Badesi una serie di modifiche sostanziali e radicali al P.U.C. approvato;
– con deliberazione Consiglio comunale di Badesi n. 30 del 30 maggio 2011 ”sono stati approvati ulteriori elaborati integrativi, predisposti in recepimento di alcune prescrizioni espresse dalla R.A.S.” in merito al P.U.C.;
– sul B.U.R.A.S, parte III, n. 17 del 16 giugno 2011 è stato pubblicato l’avviso concernente l’entrata in vigore del P.U.C.;
– le associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico e Amici della Terra hanno richiesto (29 giugno 2011) alla Direzione generale della Pianificazione urbanistico territoriale della Regione informazioni a carattere ambientale per conoscere le prescrizioni regionali espresse in merito al P.U.C. di Badesi e la verifica sull’effettivo e concreto rispetto;
– il Servizio del PPR e Urbanistica (Direzione generale della Pianificazione urbanistico territoriale dell’Assessorato regionale degli EE.LL., Finanze, Urbanistica) ha comunicato (nota n. 42842 del 20 luglio 2011) che la procedura seguita dal Comune di Badesi è illegittima: “la Direzione generale della Pianificazione con nota n. 42622 del 20.07.2011 indirizzata al Comune di Badesi ha rilevato che la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del PUC sul BURAS n. 17 del 16.06.2011 è stata effettuata in mancanza del positivo esito della verifica di coerenza che costituisce presupposto necessario per procedere alla pubblicazione del piano nei termini di cui agli articoli 17 e 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45”; ciò nonostante, il Comune di Badesi, con avviso sottoscritto dal Sindaco Anton Pietro Stangoni, ha comunicato alla cittadinanza mediante avvisi pubblici “che dal giorno 3 ottobre 2011 il PUC è vigente”, invitandola a una presentazione pubblica in data 24 ottobre 2011 presso la sala convegni comunale.
Pertanto, chiede per sapere
1) quale sia stato l’eventuale esito della prescritta valutazione di coerenza con la pianificazione paesaggistica regionale – P.P.R. (art. 31, commi 3° e 5°, della legge regionale n. 7/2002) del P.U.C. di Badesi;
2) quali iniziative intenda attuare nel caso di attuazione da parte dell’Amministrazione comunale di Badesi delle previsioni del suddetto P.U.C. in assenza di positivo superamento della necessaria valutazione di coerenza con la pianificazione paesaggistica regionale – P.P.R., in palese violazione di legge, con indubbi riflessi di natura penale ed erariale.
Claudia Zuncheddu
Consigliera regionale Indipendentistas
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