Istituzione di Zone Franche in Sardegna: una determinante via d’uscita dalla crisi
Consiglio Regionale della Sardegna
XIV Legislatura
Mozione Zuncheddu – Uras – Sechi – Cugusi – Cocco D. sulle improrogabili scadenze per l’Istituzione di Zone Franche in Sardegna
Premesso che :
– In data 14.09.2012 abbiamo appreso che il Ministro dello Sviluppo Economico e delle infrastrutture Corrado Passera ha deciso di rilanciare l’Istituto della Zona Franca, sbloccando i fondi CIPE destinati alla piattaforma logistica del porto di Trieste, nel quale sono stati istituiti cinque punti franchi con il Trattato di Parigi;
– dallo stesso quotidiano online per gli operatori e gli utenti del trasporto inforMARE si è appreso che con semplice decreto dell’Agenzia delle Dogane del 1° agosto 2003 è stata istituita una Zona Franca Non Iterclusa nel porto di Gioia Tauro;
– con il Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 i Governi delle nazioni sconfitte si impegnarono a prevenire il riemergere di organizzazioni il cui obiettivo fosse quello di privare le persone dei loro diritti democratici, come era accaduto durante il fascismo;
– in quell’occasione, l’Italia fu autorizzata dagli Alleati, vincitori della seconda guerra mondiale, a prevedere l’istituzione di Regioni Autonome a Statuto Speciale, nonché alla istituzione di Zone Franche e Punti Franchi nelle regioni ultraperiferiche a rischio di spopolamento, istituti (zone franche e punti franchi ) considerati come “discrimine positiva atta a compensare i sovra costi di trasporto, e pertanto destinataria di specifici aiuti allo sviluppo posti a tutela della pace sociale;
– con legge costituzionale n. 3\1948 fu emanato lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna, che all’art. 12 prevedeva l’istituzione di Punti Franchi anche in Sardegna;
– il decreto di attuazione del suddetto art. 12 è stato emanato con dlgs 75\1998, dopo che punti Franchi sono stati equiparati alle Zone Franche ed ai depositi franchi dal dpr 1133\69 “ Attuazione delle direttive adottate dal Consiglio delle Comunità Europee 69\73\CEE, 69\74\CEE , 69\75\CEE, relative all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali e il regime delle zone franche”;
Considerato che
– successivamente, il suddetto decreto (dpr 1133\69) è stato sostituito dal dpr 43\73, tutt’ora in vigore, che disciplina l’istituzione e il funzionamento dei suddetti istituti giuridici (Zone Franche) in armonia con il Codice Doganale Comunitario approvato con Regolamento CEE n. 2913\92 (Consiglio) e con Regolamento CEE n. 2454\93 (Commissione), regolamenti in base ai quali sono state istituite ai sensi del dlgs 75\1998, le zone franche nei porti di Cagliari, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;
– con dpr 250\1949 sono state emanate norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna e che con la Legge Regionale n. 22 del 7 maggio 1953 (art. 2) sono state previste delle provvidenze dirette a favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali nei punti franchi e depositi franchi in Sardegna;
Tenuto conto inoltre che:
– l’art. 1 della Legge 131\2003 prevede che i trattati internazionali sono costitutivi di obblighi e, pertanto, che la potestà legislativa statale sia vincolata dalle norme del diritto internazionale riconosciute dall’art. 10 della Costituzione e le modalità di gestione delle suddette zone franche devono conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute sulle zone franche del mondo;
– la legge 84\94 (art. 8, comma h) prevede che al Presidente dell’Autorità Portuale (la cui nomina è di competenza Regionale) compete l’amministrazione dei beni e delle aree del Demanio Marittimo (l’unico Demanio rimasto nella titolarità esclusiva dello Stato Italiano);
– la legge 88\2001 (art. 9 comma 1) ha apportato modifiche all’art. 105 del dlgs 112\98 prevedendo che sono trasferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non attribuite all’ autorità portuale dalla legge 84\94;
– la legge 42\09 ha trasferito la competenza al rilascio delle concessioni demaniali marittime alle regioni e agli enti locali;
Sottolineato che
– si rappresenta l’urgenza di emanare gli atti amministrativi attuativi delle disposizioni contenute nel dlgs 75\1998, dal momento che con il Trattato di Lisbona il valore giuridico della normativa comunitaria è divenuta prevalente rispetto alla normativa degli stati membri per cui a partire dal 24 giugno 2013 e che entrando in vigore il Nuovo Codice Doganale approvato con Regolamento (CE) del Consiglio n. 450\2008, verranno a cessare gli effetti del dlgs 75\1998 con il quale sono state istituite le Zone Franche nei principali porti della Sardegna;
– l’istituzione delle Zone Franche era contemplata nelle norme del precedente codice doganale che, ai sensi dell’art 167 del regolamenti CE n. 2913\92 (Consiglio) e del regolamento CE n. 2454\93 (Commissione), prevedeva che
“i paesi aderenti alla Comunità Europea che versino in disagio economico causato dallo spopolamento, possano destinare alcune parti di territorio doganale della Comunità a Zone Franche o a Punti Franchi“ e che “debba esistere una discrimine positiva a favore delle regioni ultraperiferiche a scarsa densità demografica, (discrimine positiva) atta a compensare i sovracosti di trasporto e pertanto destinataria di specifici aiuti allo sviluppo economico reso indispensabile per la coesione sociale” (art. 299 paragrafo 1 del trattato che ha istituito la Commissione Europea);
– infatti, nel nuovo codice doganale approvato con Regolamento Ce n. 450\2008 (Consiglio) all’art. 188 paragrafo 1 e 2 è prevista la sostituzione del regolamento CE n. 2454\1993 tramite l’emanazione di un nuovo regolamento attuativo che prevede il divieto di istituzione di nuove Zone Franche, in quanto le stesse vengono parificate agli Aiuti di Stato, vietati dalla normativa comunitaria;
– la Sardegna, già profondamente colpita dalla crisi economica e finanziaria in corso, non può rinunciare ad una così importante occasione di crescita economica e ai vantaggi offerti dall’Istituto delle Zone Franche ai territori svantaggiati come quello sardo;
– se il diritto di Istituzione di Zona Franca fino ad oggi risulta garantito dall’art. 234 (attuale art. 307) del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, dove si prevede che “le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958“ è altrettanto vero che i Sardi hanno ottenuto il diritto alla costituzione della Zona Franca con la Legge Costituzionale n. 3\1948;
– in base a quanto sopra riportato, si può con certezza affermare che il regime della Zona Franca nei porti della Sardegna come individuati dal dlgs 75\1998 è identico a quello previsto attualmente per il territorio dove insiste il Comune di Livigno, che nasce come territorio doganale ed extraterritoriale proprio perché equiparato/assimilato ai punti franchi istituiti in Sardegna dalla Legge Costituzionale 3/1948;
– L’esenzione prevista dall’Istituto della Zona Franca riguarda:
- I tributi doganali (DPR 43\73);
- Le accise ( DLGS 504\95);
- L’IVA ( DLGS 18\2010);
- Gli altri benefici fiscali previsti dall’articolo 8 della Legge 3\1948 come da ultimo modificata dalla Legge 296/06, art. 1, co. 834,835;
- I benefici previsti dalla Normativa Comunitaria per gli altri punti franchi e zone franche Istituite nella Comunità Europea;
– In forza del sillogismo giuridico per cui se è vero che il regime fiscale (compreso quello di esenzione) si estende su tutto il territorio Italiano e se è vero che il Comune di Livigno attualmente beneficia di un regime fiscale di esenzione da determinati tributi (doganali, accise e IVA) perché il suo territorio è stato assimilato ai punti franchi della Sardegna ai sensi del DPR 43\73, art. 2, appare ovvio che lo stesso regime fiscale di cui beneficia il Comune di Livigno competa altrettanto e a maggior ragione ai territori della Sardegna, dove una Legge Costituzionale ha previsto l’Istituzione di Punti Franchi con le modalità di cui al DLGS 75/1998;
Tutto ciò premesso
Si impegna il Presidente della Regione e tutti agli Assessorati competenti affinché
– in base a quanto sancito dallo Statuto Speciale della Sardegna, dalle succitate Leggi Costituzionali e normativa regionale, italiana ed Europea vigente in materia di Istituzione di Zone Franche e alla luce del profondo disagio economico e sociale che ha messo in ginocchio la Sardegna, si attivino presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture per estendere anche al territorio sardo il regime fiscale di esenzione dai tributi sopra indicati (doganali, accise, IVA) l’Istituzione di Punti Franchi in base al DLGS 75/1998;
– di adottare tutti gli adempimenti necessari in considerazione delle scadenza fissata per il 24 Giugno 2013, data entro cui come espresso in premessa si rappresenta l’urgenza di emanare tutti gli atti amministrativi attuativi delle disposizioni contenute nel dlgs 75\1998, in quanto con il Trattato di Lisbona il valore giuridico della normativa comunitaria è divenuta prevalente rispetto alla normativa degli stati membri e a partire dalla suddetta data entrerà in vigore il Nuovo Codice Doganale approvato con Regolamento (CE) del Consiglio n. 450\2008, venendo a cessare gli effetti del dlgs 75\1998 con il quale sono state istituite le Zone Franche nei principali porti della Sardegna.
Cagliari, 26/09/2012
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